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Ai fini dell'applicazione della imposta straordinaria istituita con la presente legge, la finanza, per i contribuenti non tassati in base a bilancio, ha facolta' di revisione dei redditi gia' accertati agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile per gli anni 1939 XVII-XVIII e successivi, anche se divenuti definitivi ed iscritti a ruolo. I maggiori redditi risultanti da tale revisione non sono soggetti alla imposta di ricchezza mobile. L'azione della finanza per la revisione di cui al primo comma e' limitata all'anno in cui la revisione e' notificata ed ai due anni precedenti, restando prescritto per gli anni anteriori. E' data del pari facolta' al contribuente di dimostrare, ai soli fini dell'imposta straordinaria, che il reddito effettivamente prodotto in ciascun anno e' inferiore a quello accertato per l'imposta di ricchezza mobile.

Testo in vigore dal 16 luglio 1940 al 1 gennaio 1941

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urn:nir:stato:legge:1940-07-01;813~art9 · fonte del testo