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Le norme degli articoli precedenti sono applicabili anche in confronto dei redditi che in forza di speciali disposizioni di legge sono esenti dalle normali imposte dirette o corrispondono tributi sostitutivi di esse. In tali casi i redditi accertati sono soggetti soltanto alla imposta straordinaria, ferma restando la esenzione dalla imposta di ricchezza mobile. 2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 23 giugno 1942, n. 698, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 1943, n. 114, in seguito all'introduzione di un nuovo articolo 6, ha disposto (con l'art. 19, comma 1) che l'articolo 8 diventa articolo 9.
Testo in vigore dal 27 marzo 1943 al 16 dicembre 2009
