E' data facolta' ai Comuni di istituire una imposta sull'incremento di valore delle aree fabbricabili. La istituzione dell'imposta e' obbligatoria per i Comuni aventi una popolazione superiore ai 30.000 abitanti, o Comuni capoluoghi di Provincia, ovvero Comuni dichiarati di soggiorno o di cura, ovvero limitrofi di Comuni aventi non meno di 300.000 abitanti. Si considerano fabbricabili le aree che per conformazione fisica o superficie, anche se suddivise fra piu' proprietari, siano utilizzabili a scopo edificatorio, tenuto conto delle norme edilizie in vigore la' dove esistono, sempreche', se censite con reddito dominicale terreni, abbiano, nel momento in cui si applica l'imposta, ai sensi degli articoli 6, 7 e 12 un valore di mercato almeno otto volte superiore a quello determinato in base al reddito stesso, ai sensi della legge 20 ottobre 1954, n. 1044. Per le aree censite come bosco di alto fusto il calcolo di cui al comma precedente viene effettuato considerandole come se fossero censite a pascolo di prima classe, con l'aggiunta del valore delle piante riferito al primo settembre dell'anno precedente a quello della tassazione; per le aree non censite con reddito dominicale si fa riferimento al valore medio dei terreni circostanti. Si considerano fabbricabili le aree ancorche' sulle medesime insistano costruzioni abusive o a carattere provvisorio, o ruderi di fabbricati di qualunque natura, come pure le aree che siano utilizzate, se la costruzione sia stata iniziata posteriormente al 1 gennaio 1958, per una cubatura inferiore alla meta' di quella consentita dalle norme edilizie vigenti nel tempo della costruzione o di quella corrispondente al sistema normale di costruzioni edilizie usato nella zona. Sono equiparati alle aree fabbricabili i tratti di palude o di laguna o di litorale, non soggetti a regime di pubblico demanio, che siano utilizzabili per costruzione edilizia anche mediante lavori di consolidamento o di rassodamento. Sono pure equiparati alle aree fabbricabili i suoli ed i tratti di terreno che si possono rendere edificabili mediante lavori di demolizione, movimenti di terra, sbancamenti di rocce ed in genere lavori di adattamento.

Testo vigente dal 21 marzo 1963

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Sentenza n. 44/1966

    Parametro
    23 maggio 1966

    Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, in relazione all'art. 6 della legge 5 marzo 1963, n. 246, in riferimento agli artt. 3 e 23 Cost. La legge, nello stabilire per quali comuni è obbligatoria la istituzione della imposta sugli incrementi di valore delle aree, ha tenuto presente elementi sufficienti ad indicare la esistenza del fenomeno che si voleva colpire, mentre per gli altri comuni ha lasciato alle altre rispettive amministrazioni la valutazione dell'esistenza del presupposto della imposta. La differenza non contrasta con l'art. 3 Cost., perché si riferisce a situazioni obbiettive diverse, valutate in modo non irrazionale e secondo criteri pertinenti al fenomeno; e neppure con l'art. 23 Cost. perché i comuni non sono liberi nella loro determinazione avendo la legge predisposto limiti sia in ordine al periodo assumibile per la determinazione dell'incremento tassabile (art. 5) sia in ordine alla aliquota (art. 21) cosicché la prestazione patrimoniale deve ritenersi fondata sulla legge.

    Art. 99 cost. · Art. 25 Istituzione di una imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili; modificazioni al testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e al regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2000, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739 · Art. 8 Istituzione di una imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili; modificazioni al testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e al regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2000, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739 · Art. 1 Istituzione di una imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili; modificazioni al testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e al regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2000, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1963-03-05;246~art1 · fonte su Normattiva