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L'imposta unica di cui all'art. 1 e' dovuta, senza alcuna detrazione, sull'intero complessivo ammontare delle poste di giuoco effettuate per ogni singola manifestazione del giuoco o concorso periodico, quale risulta dagli accertamenti compiuti a norma delle disposizioni vigenti.

Testo in vigore dal 28 dicembre 1951 al 18 febbraio 1999

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1951-12-22;1379~art2 · fonte del testo