Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 dicembre 1951 al 18 febbraio 1999. Leggi il testo vigente →
L'imposta unica di cui all'art. 1 e' dovuta, senza alcuna detrazione, sull'intero complessivo ammontare delle poste di giuoco effettuate per ogni singola manifestazione del giuoco o concorso periodico, quale risulta dagli accertamenti compiuti a norma delle disposizioni vigenti.
Testo in vigore dal 28 dicembre 1951 al 18 febbraio 1999
