Provvedimento abrogato dal d. lgs. 23 dicembre 1998, n. 504.
Abrogato dal 18 febbraio 1999
Provvedimento abrogato dal d. lgs. 23 dicembre 1998, n. 504.
Abrogato dal 18 febbraio 1999
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4 versioni dal 1951
Confronto con la versione in vigore dal 1 luglio 1959 al 18 febbraio 1999. 141 parole tolte, 10 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: La tassa prevista dall'art. 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, che assume la denominazione di imposta unica sui giuochi di abilita' e sui concorsi pronostici, e' elevata al 23 per cento. Quando, peraltro, l'ammontare complessivo delle poste di giuoco, determinato nel modo previsto dall'articolo 2, non superi per ogni singola manifestazione del giuoco o concorso periodico i 150 milioni, l'imposta e' dovuta in base alle aliquote seguenti:
tolto: sino a 30 milioni di lire..... 8 - % " 40 " "..... 9,25 % " 50 " "..... 10,50% " 60 " "..... 11,75% " 70 " "..... 13 - % " 80 " "..... 14,25% " 90 " "..... 15,50% " 100 " "..... 16,75% " 110 " "..... 18 - % " 120 " "..... 19,25% " 130 " "..... 20,50% " 140 " "..... 21,75% " 150 " "..... 23 - %
tolto: Per le somme intermedie, la misura delle aliquote e' quella risultante dall'applicazione della seguente formula: y = 0.000.000.125 x + 4,25 nella quale y e' l'aliquota corrispondente all'ammontare x.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D. LGS. 23 DICEMBRE 1998, N. 504
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1951-12-22;1379~art1 · fonte del testo