Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 dicembre 1951 al 20 dicembre 1955. Leggi il testo vigente →

Il Ministro per le finanze ha la facolta' di affidare la riscossione dell'imposta unica alla Societa' italiana degli autori ed editori per il tempo e alle condizioni di cui ad apposita convenzione stipulata d'intesa col Ministro per il tesoro. In tal caso l'imposta unica e' corrisposta mediante versamento diretto presso la sede centrale della Societa' italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) non oltre il ventesimo giorno dalla data di svolgimento di ogni manifestazione del giuoco o concorso periodico.

Testo in vigore dal 28 dicembre 1951 al 20 dicembre 1955

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1951-12-22;1379~art3 · fonte del testo