Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 20 dicembre 1955 al 18 febbraio 1999. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dalla l. 26 novembre 1955, n. 1109.
Abrogato dal 20 dicembre 1955
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Articolo abrogato dalla l. 26 novembre 1955, n. 1109.
Abrogato dal 20 dicembre 1955
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1951
Confronto con la versione in vigore dal 28 dicembre 1951 al 20 dicembre 1955. 81 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Il Ministro per le finanze ha la facolta' di affidare la riscossione dell'imposta unica alla Societa' italiana degli autori ed editori per il tempo e alle condizioni di cui ad apposita convenzione stipulata d'intesa col Ministro per il tesoro. In tal caso l'imposta unica e' corrisposta mediante versamento diretto presso la sede centrale della Societa' italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) non oltre il ventesimo giorno dalla data di svolgimento di ogni manifestazione del giuoco o concorso periodico.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 26 NOVEMBRE 1955, N. 1109
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1951-12-22;1379~art3 · fonte del testo