Provvedimento abrogato dal d. lgs. 23 dicembre 1998, n. 504.
Abrogato dal 18 febbraio 1999
Provvedimento abrogato dal d. lgs. 23 dicembre 1998, n. 504.
Abrogato dal 18 febbraio 1999
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2 versioni dal 1951
Confronto con la versione in vigore dal 28 dicembre 1951 al 18 febbraio 1999. 125 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: L'imposta unica di cui all'art. 1 e' sostitutiva, nei confronti degli enti indicati nell'art. 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, di ogni tassa sugli affari (esclusa quella di bollo sulle cambiali, sugli atti giudiziari e sugli avvisi al pubblico), compreso il diritto erariale di cui ai decreto-legge 10 marzo 1943, n. 86, e successive modificazioni, relativa alla organizzazione e all'esercizio dei giuochi di abilita' e dei concorsi pronostici, di ogni imposta diretta sui redditi derivanti dalle attivita' di cui sopra, nonche' di qualunque altro tributo diretto o indiretto, a favore dello Stato e degli enti minori, connessi con le attivita' medesime. L'imposta unica e' anche sostitutiva della imposta di ricchezza mobile e della imposta complementare afferenti i premi corrisposti ai vincitori.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D. LGS. 23 DICEMBRE 1998, N. 504
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1951-12-22;1379~art5 · fonte del testo