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Nell'ipotesi di omesso o ritardato pagamento e' dovuta una sopratassa pari al 20 per cento degli importi non pagati nel termine prescritto. L'azione della finanza per l'accertamento delle eventuali infrazioni si prescrive nel termine di cinque anni.
Testo in vigore dal 28 dicembre 1951 al 18 febbraio 1999
