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L'imposta unica di cui all'art. 1 e' sostitutiva, nei confronti degli enti indicati nell'art. 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, di ogni tassa sugli affari (esclusa quella di bollo sulle cambiali, sugli atti giudiziari e sugli avvisi al pubblico), compreso il diritto erariale di cui ai decreto-legge 10 marzo 1943, n. 86, e successive modificazioni, relativa alla organizzazione e all'esercizio dei giuochi di abilita' e dei concorsi pronostici, di ogni imposta diretta sui redditi derivanti dalle attivita' di cui sopra, nonche' di qualunque altro tributo diretto o indiretto, a favore dello Stato e degli enti minori, connessi con le attivita' medesime. L'imposta unica e' anche sostitutiva della imposta di ricchezza mobile e della imposta complementare afferenti i premi corrisposti ai vincitori.

Testo in vigore dal 28 dicembre 1951 al 18 febbraio 1999

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1951-12-22;1379~art5 · fonte del testo