Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 dicembre 1951 al 18 febbraio 1999. Leggi il testo vigente →
L'imposta unica di cui all'art. 1 e' sostitutiva, nei confronti degli enti indicati nell'art. 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, di ogni tassa sugli affari (esclusa quella di bollo sulle cambiali, sugli atti giudiziari e sugli avvisi al pubblico), compreso il diritto erariale di cui ai decreto-legge 10 marzo 1943, n. 86, e successive modificazioni, relativa alla organizzazione e all'esercizio dei giuochi di abilita' e dei concorsi pronostici, di ogni imposta diretta sui redditi derivanti dalle attivita' di cui sopra, nonche' di qualunque altro tributo diretto o indiretto, a favore dello Stato e degli enti minori, connessi con le attivita' medesime. L'imposta unica e' anche sostitutiva della imposta di ricchezza mobile e della imposta complementare afferenti i premi corrisposti ai vincitori.
Testo in vigore dal 28 dicembre 1951 al 18 febbraio 1999
