Con effetto dal 1 luglio 1983 la progressione economica degli stipendi del personale di cui alla legge 19 febbraio 1981, n. 27, si sviluppa in otto classi biennali del 6 per cento, da determinare sullo stipendio iniziale di qualifica o livello retributivo, ed in successivi aumenti biennali del 2,50 per cento, da calcolare sull'ultima classe di stipendio. Gli aumenti periodici biennali per nascita di figli o per altre situazioni previste dalle vigenti norme sono attribuiti in ragione del 2,50 per cento, da calcolare sulla classe stipendiale di appartenenza. Essi sono riassorbibili con la successiva progressione economica.

Testo vigente dal 8 agosto 1984

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 413/1988

    Questione infondata
    7 aprile 1988

    Riuniti i giudizi, a) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425 ("Disposizioni relative al trattamento economico dei magistrati"), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 36, 70, 97 e 107, terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, Sezione di Catania, e…

    Art. 3 cost. · Art. 36 cost. · Art. 70 cost. · Art. 97 cost.

    Leggi la pronuncia
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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1984-08-06;425~art3 · fonte su Normattiva