Art. 43 — Norme in materia di trattamento economico
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Al personale della Corte dei conti, escluso quello di magistratura, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, e' attribuito, con decorrenza dalla stessa data, un assegno personale pensionabile, non riassorbibile, pari a quattro aumenti periodici biennali, nella misura del 2,50 per cento ciascuno, dello stipendio iniziale della qualifica di appartenenza alla data medesima.
Testo in vigore dal 2 gennaio 1962 al 25 novembre 1973
