Art. 6
Il Consiglio regionale esercita le potesta' legislative e regolamentari attribuite alla Regione, elegge nel proprio seno il Presidente del Consiglio e l'Ufficio di Presidenza, il Presidente e i membri della Giunta regionale e su di essi esercita il controllo politico ed amministrativo, adempie alle altre funzioni conferitegli dalla Costituzione, dal presente Statuto e dalle leggi. Spetta al Consiglio:
- 1)determinare l'indirizzo politico, sociale ed economico della Regione, adottando i relativi provvedimenti di sua competenza;
- 2)formulare voti e proposte di legge al Parlamento, nonche' i pareri di cui agli articoli 132 e 133 della Costituzione;
- 3)designare, nel proprio seno, a norma del secondo comma dell'articolo 83 della Costituzione, 3 delegati che partecipano alla elezione del Presidente della Repubblica;
- 4)deliberare sulla richiesta di referendum legislativo e costituzionale, a norma degli articoli 75 e 138 della Costituzione;
- 5)approvare il bilancio regionale di previsione e le sue variazioni, il rendiconto consuntivo, le deliberazioni relative all'assunzione di mutui ed alla emissione di prestiti;
- 6)istituire e disciplinare i tributi propri della Regione;
- 7)formulare le proposte e i pareri della Regione sugli indirizzi generali e di settore della programmazione nazionale;
- 8)approvare i piani di sviluppo economico globali e settoriali della Regione e dell'assetto territoriale della stessa;
- 9)approvare i programmi generali e settoriali concernenti la esecuzione di opere pubbliche, determinandone il contenuto e la spesa, nonche' i programmi concernenti l'organizzazione dei servizi pubblici di interesse della Regione ed i relativi finanziamenti;
- 10)approvare l'ordinamento degli uffici e dei servizi regionali;
- 11)istituire, nel proprio territorio, sentite le popolazioni interessate, nuovi comuni, modificare le circoscrizioni e le denominazioni di quelli gia' esistenti, promuovere forme associative tra gli enti locali della Regione e di decentramento comunale;
- 12)deliberare le deleghe da conferire alle Province, ai Comuni ed agli Enti locali, quali organi di decentramento amministrativo;
- 13)istituire, disciplinare e sopprimere enti ed Aziende dipendenti dalla Regione e deliberare sulla partecipazione ad Aziende consortili e a societa' finanziarie;
- 14)formulare pareri di interesse generale richiesti dagli organi costituzionali della Repubblica;
- 15)nominare commissioni e membri di commissioni nel caso di nomina rimessa genericamente alla Regione, in modo da assicurare la rappresentanza delle minoranze;
- 16)riesaminare le deliberazioni, per il controllo di merito degli atti amministrativi regionali, a norma dell'articolo 125 della Costituzione;
- 17)ratificare gli atti amministrativi di competenza del Consiglio deliberati in casi di urgenza dalla Giunta regionale ed adottare i provvedimenti conseguenti;
- 18)deliberare su ogni altro provvedimento di carattere amministrativo per il quale la legge stabilisca l'approvazione del Consiglio. Le deliberazioni del Consiglio regionale, escluse quelle sottoposte dalla legge a controllo di merito, possono essere dichiarate immediatamente eseguibili, per specifiche ragioni di urgenza che ne rendano indilazionabile l'esecuzione, quando in tal senso ricorra il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
