In caso di omissione totale o parziale della ritenuta o del versamento prescritti dagli articoli 1, 2, 10 e 11 si applicano le sanzioni previste rispettivamente dall'articolo 264 e dal primo comma dell'articolo 260 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette. Per la mancanza o incompletezza della dichiarazione prescritta dai commi terzo e quarto dell'articolo 2 si applica la pena pecuniaria da lire 50.000 a lire 500.000. 3a

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 23 dicembre 1966, n. 1139

3a

La L. 23 dicembre 1966, n. 1139 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera h)) che sono condonate "le pene pecuniarie relative alle infrazioni previste [...] dagli articoli 12 e seguenti della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, sempreche' si ottemperi, nel termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alle formalita' e agli adempimenti omessi". Ha inoltre disposto (con l'art. 7, comma 1) che la presente modifica ha efficacia per i fatti commessi fino a tutto il 31 marzo 1966.

Testo vigente dal 14 gennaio 1967

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Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

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