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In caso di omissione totale o parziale della ritenuta o del versamento prescritti dagli articoli 1, 2, 10 e 11 si applicano le sanzioni previste rispettivamente dall'articolo 264 e dal primo comma dell'articolo 260 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette. Per la mancanza o incompletezza della dichiarazione prescritta dai commi terzo e quarto dell'articolo 2 si applica la pena pecuniaria da lire 50.000 a lire 500.000.
Testo in vigore dal 7 gennaio 1963 al 14 gennaio 1967
