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L'ammontare delle ritenute previste dall'articolo 1 e' dedotto dall'ammontare della imposta complementare dovuta dai soci sul reddito complessivo netto alla cui formazione concorrono gli utili lordi sui quali sono state operate, per l'anno di acquisizione del diritto agli utili stessi. L'ammontare delle ritenute operate sugli utili percepiti dalle societa' semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice e dalle cooperative a responsabilita' illimitata e' dedotto dall'imposta complementare dovuta dai soci delle societa' stesse nella proporzione stabilita dalla lettera c) del secondo comma dell'articolo 135 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette. L'ammontare delle ritenute operate sugli utili spettanti a soggetti tassabili in base a bilancio e' dedotto dall'ammontate della imposta sulle societa' dovuta per l'esercizio sociale nel corso del quale il diritto agli utili e' staio acquisito. Per le azioni in proprieta' per in periodo inferiore all'anno, alla data della acquisizione del diritto agli utili, la deduzione e' limitata ad un dodicesimo dell'ammontare della ritenuta per ciascun mese di durata ininterrotta della proprieta'. Nei casi contemplati dai commi precedenti si applicano le disposizioni dell'articolo 177 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette. Se dalla dichiarazione presentata dal contribuente risulta che l'ammontare delle ritenute e' superiore a quello dell'imposta iscrivibile a ruolo a norma dell'articolo 174 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, l'ufficio delle imposte iscrive la differenza in appositi elenchi di rimborso; tali elenchi devono essere consegnati all'esattore contemporaneamente ai ruoli nei quali sono iscritte le imposte corrispondenti agli imponibili dichiarati dai contribuenti. L'indennita' prevista dall'articolo 199-bis del testo unico e' dovuta con decorrenza dal secondo semestre successivo alla presentazione della dichiarazione. Per le societa' e le associazioni estere operanti in Italia mediante una stabile organizzazione le disposizioni dei commi precedenti si applicano nei soli riguardi delle ritenute operate sugli utili derivanti da azioni che concorrono a formare il patrimonio imponibile di cui al terzo comma dell'articolo 147 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette. Sugli utili spettanti ad organizzazioni di persone o di beni prive di personalita' giuridica, a soggetti tassabili in base a bilancio esenti dall'imposta sulle societa' ed a stranieri o italiani domiciliati all'estero non soggetti all'imposta complementare e all'imposta sulle societa' la ritenuta di cui all'articolo 1 e' operaia a titolo di imposta, restando escluso il rimborso previsto dal quinto comma. Sono salve le disposizioni di accordi internazionali. I soggetti tassabili in base a bilancio debbono presentare, in allegato alla dichiarazione annuale le distinte delle azioni acquistate o vendute nel corso dell'esercizio. Nelle distinte compilate dalle aziende di credito non debbono essere incluse le azioni dalle stesse acquistate o vendute nelle funzioni di intermediazione nei trasferimenti.
Testo in vigore dal 7 gennaio 1963 al 23 aprile 1967
