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Con decreto del Ministro per i trasporti, di concerto con il Ministro per il tesoro, sono stabiliti i termini e le modalita' per l'accertamento, la riscossione e il versamento all'erario della tassa di cui all'articolo 1. Agli adempimenti di cui al comma precedente provvede la Direzione generale dell'aviazione civile la quale potra' all'uopo avvalersi dei servizi di contabilizzazione e di elaborazione dei dati istituiti nell'ambito delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo.
Testo in vigore dal 25 luglio 1977 al 10 marzo 1985
