Art. 2 — Organi dell'Opera
L'Opera e' retta da un Consiglio di amministrazione, composto di un presidente, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei Ministri, e di sei consiglieri, di cui uno in rappresentanza del Ministero dell'interno, uno del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, uno del Ministero del tesoro, e tre in rappresentanza dell'Unione italiana ciechi. I sei consiglieri di cui al precedente comma saranno nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri: di essi i tre rappresentanti dei Ministeri, col concerto dei Ministri interessati; i tre rappresentanti dell'Unione italiana ciechi, su designazione di nove nomi da parte dell'Unione stessa. I poteri del presidente dell'Opera, del Consiglio di amministrazione e degli altri organi esecutivi e di controllo sono stabiliti con le norme previste dall'art. 7.
Testo vigente dal 16 agosto 1954
