Istituzione e funzionamento dell'albo dei mediatori di assicurazione

Art. 6 — Condizioni per l'iscrizione di persone fisiche della Comunità economica europea

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Possono essere iscritti nella sezione prima dell'albo i cittadini di uno Stato membro della Comunita' economica europea, che provino, attraverso un attestato rilasciato dalla competente autorita' di controllo, di aver svolto per quattro anni l'attivita' di mediatore di assicurazione e riassicurazione in uno qualsiasi dei Paesi della Comunita' economica europea, come dipendenti o in qualita' di dirigenti di impresa esercente detta attivita'. Il termine di quattro anni di cui al comma precedente e' ridotto:

  • a)a due anni se si sono altresi' svolte per almeno tre anni funzioni con responsabilita' in materia di acquisizione, gestione ed esecuzione di contratti di assicurazione al servizio di uno o piu' mediatori di assicurazione o di riassicurazione o di una o piu' imprese di assicurazione;
  • b)ad un anno se si e' ricevuta per l'attivita' di mediatore una formazione preliminare comprovata da un certificato rilasciato o riconosciuto dalla competente autorita' dello Stato di origine o di provenienza. L'interessato deve inoltre provare per documento equipollente o dichiarazione sostitutiva il possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, primo comma, lettere c), d), e), f) e g).

Testo in vigore dal 29 novembre 1984 al 19 marzo 1994

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1984-11-28;792~art6 · fonte su Normattiva