Art. 6 — Condizioni per l'iscrizione di persone fisiche della Comunità economica europea
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 marzo 1994 al 1 gennaio 2006. Leggi il testo vigente →
((Possono essere iscritti nella sezione prima dell'albo i cittadini di uno Stato membro della Comunita' europea, che provino, attraverso un attestato rilasciato dalla competente Autorita' di controllo, di aver svolto per quattro anni, in uno qualsiasi degli Stati membri della Comunita' europea, l'attivita' di mediatore di assicurazione e riassicurazione, come indipendenti o in qualita' di dirigenti di impresa esercente detta attivita', ovvero l'attivita' di agente di assicurazione)). Il termine di quattro anni di cui al comma precedente e' ridotto:
- a)a due anni se si sono altresi' svolte per almeno tre anni funzioni con responsabilita' in materia di acquisizione, gestione ed esecuzione di contratti di assicurazione al servizio di uno o piu' mediatori di assicurazione o di riassicurazione o di una o piu' imprese di assicurazione;
- b)ad un anno se si e' ricevuta per l'attivita' di mediatore una formazione preliminare comprovata da un certificato rilasciato o riconosciuto dalla competente autorita' dello Stato di origine o di provenienza. L'interessato deve inoltre provare per documento equipollente o dichiarazione sostitutiva il possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, primo comma, lettere c), d), e), f) e g).
Testo in vigore dal 19 marzo 1994 al 1 gennaio 2006
