Le funzioni di segretario del Consiglio di amministrazione e della Giunta esecutiva sono esercitate da un funzionario della Cassa nominato dal Consiglio su proposta del presidente.
Testo vigente dal 24 marzo 1958
Le funzioni di segretario del Consiglio di amministrazione e della Giunta esecutiva sono esercitate da un funzionario della Cassa nominato dal Consiglio su proposta del presidente.
Testo vigente dal 24 marzo 1958
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1958-03-04;179~art17 · fonte del testo