Le funzioni di sindaco della Cassa sono esercitate dal Collegio dei revisori dei conti costituito da:

  • a)un componente effettivo ed uno supplente in rappresentanza del Ministero di grazia e giustizia;
  • b)un componente effettivo ed uno supplente in rappresentanza, del Ministero del tesoro;
  • c)un componente effettivo ed uno supplente in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
  • d)due componenti effettivi e due supplenti eletti dal Comitato nazionale dei delegati. Il Collegio e' costituito con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia e con quello per il tesoro. Il Collegio dei revisori elegge nel suo seno il proprio presidente. I revisori durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. I revisori intervengono alle sedute del Consiglio di amministrazione per chiedere e dare informazioni e schiarimenti.

Testo vigente dal 24 marzo 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-03-04;179~art18 · fonte del testo