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I mutui previsti dalla presente legge sono soggetti al regime tributario stabilito per i mutui fondiari, salvo le facilitazioni concesse da leggi speciali. Con decreto del Ministro per il tesoro verra' stabilito annualmente il limite massimo del tasso di interesse, comprensivo di ogni commissione o spesa, che potra' essere praticato dalle Sezioni di cui alla presente legge. E' applicabile ogni altra disposizione concernente i mutui fondiari, in quanto non contrastante con quelle sopra indicate.
Testo in vigore dal 3 aprile 1958 al 25 giugno 1991
