Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 25 giugno 1991 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

I mutui previsti dalla presente legge sono soggetti al regime tributario stabilito per i mutui fondiari, salvo le facilitazioni concesse da leggi speciali. Con decreto del Ministro per il tesoro verra' stabilito annualmente il limite massimo del tasso di interesse, comprensivo di ogni commissione o spesa, che potra' essere praticato dalle Sezioni di cui alla presente legge. E' applicabile ogni altra disposizione concernente i mutui fondiari, in quanto non contrastante con quelle sopra indicate.4

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 6 giugno 1991, n. 175

4

La L. 6 giugno 1991, n. 175 ha disposto (con l'art. 27 comma 2) che "Le norme della presente legge saranno immediatamente applicabili alle nuove operazioni delle sezioni per il finanziamento di opere pubbliche ed impianti di pubblica utilita': fino all'assorbimento delle sezioni stesse da parte degli Enti continueranno ad avere efficacia, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alle leggi 6 marzo 1950, n. 108, e 11 marzo 1958, n. 238, e successive modificazioni e integrazioni."; ha inoltre disposto (con l'art. 27 comma 4) che "Sono abrogate le leggi 6 marzo 1950, n. 108, e 11 marzo 1958, n. 238, fatti salvi gli effetti connessi con la temporanea operativita' delle sezioni opere pubbliche ed impianti di pubblica utilita' prevista dal comma 2."

Testo in vigore dal 25 giugno 1991 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 25 giugno 1991

Confronto con la versione in vigore dal 3 aprile 1958 al 25 giugno 1991.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 6 giugno 1991, n. 175

    La L. 6 giugno 1991, n. 175 ha disposto (con l'art. 27 comma 2) che "Le norme della presente legge saranno immediatamente applicabili alle nuove operazioni delle sezioni per il finanziamento di opere pubbliche ed impianti di pubblica utilita': fino all'assorbimento delle sezioni stesse da parte degli Enti continueranno ad avere efficacia, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alle leggi 6 marzo 1950, n. 108, e 11 marzo 1958, n. 238, e successive modificazioni e integrazioni."; ha inoltre disposto (con l'art. 27 comma 4) che "Sono abrogate le leggi 6 marzo 1950, n. 108, e 11 marzo 1958, n. 238, fatti salvi gli effetti connessi con la temporanea operativita' delle sezioni opere pubbliche ed impianti di pubblica utilita' prevista dal comma 2."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1958-03-11;238~art4 · fonte del testo