La sede, le opere e gli impianti del tronco di cui all'art. 1 sono acquisiti in proprieta' dello Stato che li lascia in uso gratuito alla Societa' concessionaria per tutta la rimanente durata della concessione. I rapporti tra lo Stato, l'Amministrazione provinciale di Vicenza e la Societa' tramvie vicentine, in dipendenza di quanto stabilito con la presente legge, saranno regolati da apposito atto da approvarsi con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro per i trasporti di concerto col Ministro per il tesoro.

Testo vigente dal 7 aprile 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-03-22;186~art3 · fonte del testo