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[1]Potra' il Ministero della pubblica istruzione concedere a enti ed a privati licenza di eseguire ricerche archeologiche, purche' essi si sottopongano alla vigilanza degli ufficiali dell'Amministrazione e osservino tutte le norme che da questa saranno imposte nell'interesse della scienza.

[2]Delle cose scoperte sara' rilasciata agli enti o ai privati la meta' oppure il prezzo equivalente alla meta', a scelta del Ministero della pubblica istruzione. Il valore delle cose sara' stimato come all'art. 15.

[3]La licenza sara' immediatamente ritirata ove non si osservino le prescrizioni di cui nella prima parte di questo articolo.

[4]Il Governo potra' pure revocare la licenza, quando voglia sostituirsi ai detti enti o ai privati nella iniziativa o nella prosecuzione dello scavo. In tale caso pero' dovra' concedersi ad essi il rimborso delle spese per gli scavi gia' eseguiti, senza pregiudizio della eventuale partecipazione loro, nella misura sopraindicata, alle cose che fossero gia' state scoperte al momento della revoca della licenza.

[5]Potra' il ministro, sul conforme parere del Consiglio superiore delle antichita' e belle arti, consentire che tutte le cose scavate rimangano in proprieta' di Provincie o di Comuni che siano proprietari di un museo.

Testo in vigore dal 28 giugno 1909 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1909-06-20;364~art17 · fonte del testo