Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 giugno 1909 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
[1]Tanto il fortuito scopritore di oggetti di scavo o di resti monumentali, quanto il detentore di essi debbono farne immediata denuncia all'autorita' competente e provvedere alla loro conservazione temporanea lasciandoli intatti fino a quando non siano visitati dalla predetta autorita'.
[2]Trattandosi di oggetti di cui non si possa altrimenti provvedere alla custodia potra' lo scopritore rimuoverli per meglio guareritirne la sicurezza e la conservazione fino alla visita di cui sopra.
[3]Il Ministero della pubblica istruzione li fara' visitare entro trenta giorni dalla denuncia.
[4]Delle cose scoperte fortuitamente sara' rilasciata la meta' o il prezzo equivalente, a scelta del Ministero della pubblica istruzione, al proprietario del fondo, fermi stando i diritti riconosciuti al ritrovatore dal Codice civile verso il detto proprietario.
Testo in vigore dal 28 giugno 1909 al 22 dicembre 2008
