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[1]Tanto il fortuito scopritore di oggetti di scavo o di resti monumentali, quanto il detentore di essi debbono farne immediata denuncia all'autorita' competente e provvedere alla loro conservazione temporanea lasciandoli intatti fino a quando non siano visitati dalla predetta autorita'.

[2]Trattandosi di oggetti di cui non si possa altrimenti provvedere alla custodia potra' lo scopritore rimuoverli per meglio guareritirne la sicurezza e la conservazione fino alla visita di cui sopra.

[3]Il Ministero della pubblica istruzione li fara' visitare entro trenta giorni dalla denuncia.

[4]Delle cose scoperte fortuitamente sara' rilasciata la meta' o il prezzo equivalente, a scelta del Ministero della pubblica istruzione, al proprietario del fondo, fermi stando i diritti riconosciuti al ritrovatore dal Codice civile verso il detto proprietario.

Testo in vigore dal 28 giugno 1909 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1909-06-20;364~art18 · fonte del testo