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[1]Le cose di cui all'articolo precedente sono inalienabili quando appartengono allo Stato, a Comuni, a Provincie, a fabbricerie, a confraternite, a enti morali ecclesiastici di qualsiasi natura e ad ogni ente morale riconosciuto.

[2]Il Ministero della pubblica istruzione, su le conformi conclusioni del Consiglio superiore per le antichita' e belle arti, istituito con la legge 27 giugno 1907, n. 386, potra' permettere la vendita e la permuta di tali cose da uno a un altro degli enti sopra nominati quando non derivi danno alla loro conservazione e non ne sia menomato il pubblico godimento.

Testo in vigore dal 28 giugno 1909 al 22 gennaio 1928

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1909-06-20;364~art2 · fonte del testo