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[1]((Le cose indicate nell'art. 1 sono inalienabili quando appartengono allo Stato.
[2]Sono pure inalienabili le cose mobili quando appartengono a Provincie, a Comuni, a istituti pubblici civili ed ecclesiastici e ad altri corpi morali legalmente riconosciuti. Ma il Ministro per la pubblica istruzione puo' autorizzare l'alienazione di tali cose a favore dello Stato o di un altro degli enti su menzionati, purche' non ne derivi danno alla loro conservazione e non ne sia menomato il pubblico godimento.
[3]Le cose immobili previste dall'art. 408 del Codice civile e quelle considerate tali ai sensi dell'Art. 414 dello stesso Codice, le quali appartengono agli enti sopra menzionati, possono essere alienate anche a favore di privati, previa autorizzazione del Ministro, su parere conforme del Consiglio superiore per le antichita' e belle arti.
[4]In entrambe le ipotesi previste dai due precedenti capoversi, il Governo ha facolta' di esercitare il diritto di prelazione a norma dell'art. 6)).
Testo in vigore dal 22 gennaio 1928 al 22 dicembre 2008
