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[1]((Le cose indicate nell'art. 1 sono inalienabili quando appartengono allo Stato.

[2]Sono pure inalienabili le cose mobili quando appartengono a Provincie, a Comuni, a istituti pubblici civili ed ecclesiastici e ad altri corpi morali legalmente riconosciuti. Ma il Ministro per la pubblica istruzione puo' autorizzare l'alienazione di tali cose a favore dello Stato o di un altro degli enti su menzionati, purche' non ne derivi danno alla loro conservazione e non ne sia menomato il pubblico godimento.

[3]Le cose immobili previste dall'art. 408 del Codice civile e quelle considerate tali ai sensi dell'Art. 414 dello stesso Codice, le quali appartengono agli enti sopra menzionati, possono essere alienate anche a favore di privati, previa autorizzazione del Ministro, su parere conforme del Consiglio superiore per le antichita' e belle arti.

[4]In entrambe le ipotesi previste dai due precedenti capoversi, il Governo ha facolta' di esercitare il diritto di prelazione a norma dell'art. 6)).

Testo in vigore dal 22 gennaio 1928 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 22 gennaio 1928

Confronto con la versione in vigore dal 28 giugno 1909 al 22 gennaio 1928. 64 parole tolte, 121 parole aggiunte in 5 capoversi.

Le cose tolto: di cui all'articolo precedente aggiunto: indicate nell'art. 1 sono inalienabili quando appartengono allo Statotolto: , a Comuni, aaggiunto: .

aggiunto: Sono pure inalienabili le cose mobili quando appartengono a Provincie, a tolto: fabbricerie, a confraternite, a enti morali ecclesiastici di qualsiasi natura e ad ogni ente morale riconosciuto.

tolto: Il Ministero della pubblica istruzione, su le conformi conclusioni del Consiglio superiore per le antichita' e belle arti, istituito con la legge 27 giugno 1907, n. 386, potra' permettere la vendita e la permuta aggiunto: Comuni, a istituti pubblici civili ed ecclesiastici e ad altri corpi morali legalmente riconosciuti. Ma il Ministro per la pubblica istruzione puo' autorizzare l'alienazione di tali cose tolto: da uno a aggiunto: a favore dello Stato o di un altro degli enti tolto: sopra nominati quando non aggiunto: su menzionati, purche' non ne derivi danno alla loro conservazione e non ne sia menomato il pubblico godimentoaggiunto: .

aggiunto: Le cose immobili previste dall'art. 408 del Codice civile e quelle considerate tali ai sensi dell'Art. 414 dello stesso Codice, le quali appartengono agli enti sopra menzionati, possono essere alienate anche a favore di privati, previa autorizzazione del Ministro, su parere conforme del Consiglio superiore per le antichita' e belle arti.

aggiunto: In entrambe le ipotesi previste dai due precedenti capoversi, il Governo ha facolta' di esercitare il diritto di prelazione a norma dell'art. 6.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1909-06-20;364~art2 · fonte del testo