RIUNIONI DI RIESAME 1. Le Parti Contraenti terranno riunioni (di seguito denominate "riunioni di riesame") per riesaminare i rapporti presentati in applicazione dell'articolo 5, secondo le procedure adottate ai sensi dell'articolo 22. 2. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 24, possono essere costituiti sottogruppi composti da rappresentanti delle Parti Contraenti, ed operare durante le riunioni di riesame, qualora cio' sia ritenuto necessario, per analizzare problemi particolari contenuti nei rapporti. 3. Ciascuna Parte Contraente dovra' avere opportunita' ragionevole di discutere i rapporti presentati dalle altre Parti Contraenti e di chiedere chiarimenti su tali rapporti.

Testo vigente dal 4 febbraio 1998

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urn:nir:stato:legge:1998-01-19;10~convenzione-art20 · fonte su Normattiva