RIUNIONI STRAORDINARIE Dovra' essere tenuta una riunione straordinaria delle Parti Contraenti:

  • i)quando lo decide la maggioranza delle Parti Contraenti presenti e votanti in una riunione, le astensioni essendo considerate come voti; oppure
  • ii)su richiesta scritta di una Parte Contraente, entro sei mesi dal momento in cui tale richiesta e' stata comunicata alle Parti Contraenti e la notifica che la richiesta e' stata sostenuta da una maggioranza delle Parti Contraenti sia stata ricevuta dal segretariato di cui all'articolo 28.

Testo vigente dal 4 febbraio 1998

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Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1998-01-19;10~convenzione-art23 · fonte su Normattiva