Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla sicurezza nucleare, fatta a Vienna il 20 settembre 1994
Art. 23 (Convenzione)
RIUNIONI STRAORDINARIE Dovra' essere tenuta una riunione straordinaria delle Parti Contraenti:
- i)quando lo decide la maggioranza delle Parti Contraenti presenti e votanti in una riunione, le astensioni essendo considerate come voti; oppure
- ii)su richiesta scritta di una Parte Contraente, entro sei mesi dal momento in cui tale richiesta e' stata comunicata alle Parti Contraenti e la notifica che la richiesta e' stata sostenuta da una maggioranza delle Parti Contraenti sia stata ricevuta dal segretariato di cui all'articolo 28.
Testo vigente dal 4 febbraio 1998
