[1]- RIUNIONI DI ESAME

[2]1. Le Parti contraenti tengono riunioni per esaminare i rapporti presentati in applicazione dell'articolo 32. 2. In ogni riunione di verifica, le Parti contraenti:

  • i)stabiliscono la data della successiva riunione di esame, l'intervallo fra le riunioni di esame non dovendo oltrepassare tre anni;
  • ii)possono riesaminare gli arrangiamenti adottati ai sensi del paragrafo 12 dell'articolo 29 ed adottare revisioni mediante consenso, salvo diversa disposizione delle Regole di procedura. Esse possono inoltre emendare per consenso le Regole di procedura e le Regole finanziarie. 3. In ogni riunione di esame, ciascuna Parte contraente ha una ragionevole possibilita' di discutere i rapporti presentati dalle altre Parti contraenti e di chiedere chiarimenti al riguardo.

Testo vigente dal 7 gennaio 2006

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urn:nir:stato:legge:2005-12-16;282~art30 · fonte su Normattiva