CALENDARIO 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione avra' luogo una riunione preparatoria delle Parti Contraenti. 2. In tale riunione preparatoria, le Parti Contraenti stabiliranno la data della prima riunione di riesame. Questa avra' luogo quanto prima possibile, ma non oltre trenta mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione. 3. In ciascuna riunione di riesame, le Parti Contraenti stabiliranno la data della successiva riunione di riesame. L'intervallo tra le riunioni di riesame non deve superare tre anni.

Testo vigente dal 4 febbraio 1998

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1998-01-19;10~convenzione-art21 · fonte su Normattiva