Art. 22 (Convenzione)
ACCORDI SULLE PROCEDURE 1. Nella riunioni preparatoria da tenere in applicazione dell'articolo 21, le Parti Contraenti stabiliranno ed adotteranno, consensualmente, Regole Procedurali e Regole Finanziarie. Le Parti Contraenti fisseranno in particolare ed in conformita' alle Regole Procedurali.
- i)linee guida concernenti la forma e la struttura dei rapporti da presentare in applicazione dell'articolo 5;
- ii)una data di presentazione dei rapporti in questione;
- iii)il processo di riesame di questi rapporti. 2. Nelle riunioni di riesame le Parti Contraenti possono, se necessario, riesaminare le intese adottate ai sensi dei capoversi i) - iii) di cui sopra ed adottare consensualmente revisioni, salvo diversamente disposto delle Regole Procedurali. Esse possono inoltre consensualmente emandate le Regole Procedurali e le Regole Finanziarie.
Testo vigente dal 4 febbraio 1998
