[1]- RIUNIONI STRAORDINARIE

[2]Una riunione straordinaria delle Parti contraenti ha luogo:

  • i)se cosi' e' deciso dalla maggioranza delle Parti contraenti presenti e votanti in occasione di una riunione;
  • ii)su richiesta scritta di una Parte contraente, entro un termine di sei mesi a decorrere dal momento in cui tale domanda e' stata comunicata alle Parti contraenti ed in cui il segretariato di cui all'articolo 37 e' stato notificato del fatto che la domanda ha ricevuto l'appoggio della maggioranza delle Parti.

Testo vigente dal 7 gennaio 2006

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urn:nir:stato:legge:2005-12-16;282~art31 · fonte su Normattiva