[1]- RIUNIONE PREPARATORIA

[2]1. Una riunione preparatoria delle Parti contraenti avra' luogo nei sei mesi successivi alla data d'entrata in vigore della presente Convenzione. 2. Al momento di detta riunione, le Parti contraenti:

  • i)stabiliscono la data della prima riunione di verifica di cui all'art. 30. Quest'ultima ha luogo il prima possibile entro un termine di trenta mesi a decorrere dall'entrata in vigore della presente Convenzione;
  • ii)elaborano ed adottano per consenso Regole di procedura e Regole finanziarie;
  • iii)stabiliscono in particolare ed in conformita' alle Regole di procedura:
  • a)i principi direttivi concernenti la forma e la struttura dei rapporti nazionali da presentare in applicazione dell'articolo 32;
  • b)la data di presentazione dei rapporti in questione;
  • c)la procedura di esame di tali rapporti. 2. Ogni Stato o ogni organizzazione regionale a carattere d'integrazione o di altra natura che ratifica la presente Convenzione, l'accetta, l'approva, la conferma o vi aderisce e per il quale o per la quale la presente Convenzione non e' ancora in vigore, puo' assistere alla riunione preparatoria come se fosse Parte alla presente Convenzione.

Testo vigente dal 7 gennaio 2006

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urn:nir:stato:legge:2005-12-16;282~art29 · fonte su Normattiva