PARTECIPAZIONE 1. Ciascuna Parte Contraente partecipera' alle riunioni delle Parti Contraenti; essa sara' rappresentata a tali riunioni da un delegato e, per quanto lo ritenga necessario, da sostituti, esperti e consiglieri. 2. Le Parti Contraenti possono invitare, consensualmente, qualsiasi organizzazione intergovernativa, competente nelle questioni disciplinate dalla presente Convenzione, ad assistere in qualita' di osservatore ad ogni riunione o a specifiche sessioni di una di esse. Gli osservatori saranno tenuti ad accettare per iscritto ed in anticipo le disposizioni dell'articolo 27.

Testo vigente dal 4 febbraio 1998

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urn:nir:stato:legge:1998-01-19;10~convenzione-art24 · fonte su Normattiva