[1]Espletamento delle attivita' previa richiesta di cooperazione

[2]1. Le Parti attuano la cooperazione reciproca in base ad una richiesta scritta recante le seguenti informazioni:

  • a)nome dell'autorita' della Parte richiedente e della Parte richiesta;
  • b)sintesi del caso per il quale viene inoltrata la richiesta e altra documentazione necessaria per motivare la richiesta;
  • c)descrizione dell'assistenza richiesta. 2. La richiesta deve essere debitamente effettuata ed autenticata dall'autorita' della Parte richiedente. 3. In casi eccezionali, la richiesta puo' essere formulata oralmente, a condizione che sia immediatamente seguita da una conferma scritta. 4. Nel dare seguito alla richiesta, si applica la legislazione della Parte richiesta. 5. La Parte richiesta puo' non soddisfare, in tutto o in parte, l'attuazione della richiesta qualora questa non sia conforme alle disposizioni dell'Accordo o metta a repentaglio la sicurezza nazionale o sia in contrasto con la legislazione e gli interessi nazionali, nonche' con gli impegni assunti a livello internazionale. 6. In caso di rifiuto la Parte richiedente viene immediatamente informata con notifica scritta contenente i motivi di tale rifiuto. L'assistenza puo' altresi' essere rifiutata se l'esecuzione della richiesta comporta un onere eccessivo per le risorse dell'autorita' competente richiesta.

Testo vigente dal 14 febbraio 2017

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urn:nir:stato:legge:2017-01-25;10~accordo-art4 · fonte su Normattiva