[1]DEI PROPRI CITTADINI PER REATI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA, CORRUZIONE E RICICLAGGIO DI DENARO

[2]1. L'estradizione dei propri cittadini al fine di dar corso ad un procedimento penale sara' ammessa, ove siano soddisfatte tutte le condizioni previste dal presente Accordo, per i reati di criminalita' organizzata, di corruzione e di riciclaggio di denaro punibili in base alle leggi di entrambi gli Stati con una pena detentiva o una misura di sicurezza privativa della liberta' personale non inferiore nel minimo a quattro anni. 2. L'estradizione dei propri cittadini al fine di eseguire una condanna definitiva a pena detentiva o una misura di sicurezza privativa della liberta' personale sara' ammessa, ove siano soddisfatte tutte le condizioni previste dal presente Accordo, per i reati di criminalita' organizzata, di corruzione e di riciclaggio di denaro nel caso in cui la pena detentiva o la misura di sicurezza privativa della liberta' personale inflitta sia di almeno due anni.

Testo vigente dal 11 febbraio 2019

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urn:nir:stato:legge:2019-01-17;10~accordo-aggiuntivo-alla-convenzione-europea-del-13-dicembre--art2 · fonte su Normattiva