Art. 3 (Accordo aggiuntivo alla Convenzione europea del 13 dicembre 1957)
[1]DEI PROPRI CITTADINI PER ALTRI REATI GRAVI
[2]1. L'estradizione dei propri cittadini al fine di dar corso ad un procedimento penale sara' ammessa, ove siano soddisfatte tutte le condizioni previste dal presente Accordo, oltre che nei casi previsti dall'art. 2, per tutti i reati punibili con una pena detentiva o una misura di sicurezza privativa della liberta' personale non inferiore nel minimo a cinque anni. 2. L'estradizione dei propri cittadini al fine di eseguire una condanna definitiva a pena detentiva o una misura di sicurezza privativa della liberta' personale sara' ammessa, ove siano soddisfatte tutte le condizioni previste dal presente Accordo, oltre che nei casi previsti dall'art. 2, nel caso in cui la pena detentiva o la misura di sicurezza privativa della liberta' personale inflitta sia di almeno quattro anni. 3. L'estradizione dei propri cittadini non e' ammessa per i reati di genocidio, per i crimini contro l'umanita' e per i crimini di guerra.
Testo vigente dal 11 febbraio 2019
