[1]Allegato

[2]Accordo tra la Repubblica italiana e le Isole Cayman sullo scambio di informazioni in materia fiscale

[3]Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo delle Isole Cayman, nell'intento di agevolare lo scambio di informazioni in materia fiscale hanno convenuto quanto segue:

[5]Oggetto e ambito di applicazione dell'Accordo

[6]Le autorita' competenti delle Parti contraenti si prestano assistenza attraverso lo scambio di informazioni presumibilmente rilevanti per l'amministrazione e l'applicazione delle leggi interne delle Parti contraenti relativamente alle imposte oggetto del presente Accordo. Dette informazioni includono le informazioni presumibilmente rilevanti per la determinazione, l'accertamento, la riscossione di dette imposte, il recupero e l'esecuzione dei crediti, oppure per le indagini o i procedimenti relativi a questioni fiscali. Le informazioni sono scambiate conformemente alle disposizioni del presente Accordo e saranno considerate riservate secondo le modalita' previste all'articolo 8. I diritti e le misure di salvaguardia assicurati alle persone dalle leggi o dalla prassi amministrativa della Parte interpellata restano applicabili nella misura in cui essi non impediscano o posticipino, in maniera indebita, l'effettivo scambio di informazioni.

Testo vigente dal 9 luglio 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-06-18;100~accordo-art1 · fonte su Normattiva