[1]Allegato
[2]ACCORDO TRA
[3]IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
[4]E
[5]IL GOVERNO DEL PRINCIPATO DI ANDORRA
[6]SULLO SCAMBIO DI INFORMAZIONI IN MATERIA FISCALE
[7]Il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Principato di Andorra, nell'intento di agevolare lo scambio di informazioni in materia fiscale, hanno convenuto quanto segue:
[8]Art. 1. Oggetto e ambito di applicazione dell'Accordo
[9]Le autorita' competenti delle Parti contraenti si prestano assistenza attraverso lo scambio di informazioni verosimilmente pertinenti per l'amministrazione e l'applicazione delle leggi interne delle Parti contraenti relativamente alle imposte oggetto del presente Accordo. Dette informazioni includono le informazioni verosimilmente pertinenti per la determinazione, l'accertamento e la riscossione di dette imposte, per la riscossione, anche coattiva, dei crediti d'imposta, oppure per le indagini o i procedimenti giudiziari su questioni fiscali. Le informazioni sono scambiate conformemente alle disposizioni del presente Accordo e sono considerate riservate ai sensi dell'articolo 8. I diritti e le misure di salvaguardia assicurati alle persone dalle leggi o dalla prassi amministrativa della Parte interpellata restano applicabili nella misura in cui essi non impediscano o posticipino, in maniera indebita, l'effettivo scambio di informazioni. Il presente Accordo si applica nel pieno rispetto degli ordinamenti e delle legislazioni vigenti nei rispettivi Paesi nonche' degli obblighi internazionali reciprocamente assunti e di quelli derivanti all'Italia dalla sua appartenenza all'Unione europea.
Testo vigente dal 19 ottobre 2016
