1. - L'allineamento della tariffa doganale della Grecia, alla tariffa doganale comune si opera, durante il periodo transitorio di cui all'articolo O secondo le modalita' seguenti, prendendo come base i dazi effettivamente applicati dalla Grecia nei confronti dei paesi terzi alla data dell'entrata in vigore dell'Accordo:

  • a)per quanto riguarda le posizioni tariffarie per le quali i dazi effettivamente applicati dalla. Grecia alla data dell'entrata in vigore dell'Accordo non si discostano di oltre il 15 per cento in piu' o in meno dai dazi della tariffa doganale comune, questi ultimi vengono applicati all'atto della terza riduzione dei dazi doganali prevista. dall'articolo 14;
  • b)negli altri casi la Grecia applica alla stessa data dazi che riducono del 30 per cento la differenza tra l'aliquota effettivamente applicata alla data dell'entrata in vigore dell'Accordo e quella della tariffa doganale comune;
  • c)questa differenza e' ridotta nuovamente del 30 per cento all'atto della. sesta riduzione dei dazi doganali prevista dall'articolo 14;
  • d)la tariffa doganale comune si applica integralmente all'atto della decima riduzione dei dazi doganali prevista dall'articolo 14. 2. - In deroga al paragrafo precedente e per i prodotti che figurano nell'allegato I dell'Accordo, la Grecia opera l'allineamento della sua tariffa durante il periodo transitorio previsto dall'articolo 15, secondo le modalita' seguenti:
  • a)dopo sette anni e mezzo dall'entrata in vigore dell'Accordo, la differenza tra i dazi effettivamente applicati alla data dell'entrata in vigore dell'Accordo e quelli della tariffa doganale comune viene ridotta di almeno il 20 per cento;
  • b)per le posizioni tariffarie per le quali i dazi che risultano dalla applicazione della lettera a) del presente paragrafo non differiscono di oltre il 15 per cento in piu' o in meno dai dazi della tariffa doganale comune, questi ultimi dazi sono applicati all'inizio del quattordicesimo anno; negli altri casi la Grecia applica alla stessa data dazi che riducono del 30 per cento la differenza tra i dazi risultanti dall'applicazione della lettera a) del presente paragrafo e quelli della tariffa doganale comune; questa differenza e' ridotta nuovamente del 30 per cento all'inizio del diciottesimo anno; la tariffa doganale comune si applica integralmente alla fine del ventiduesimo anno. 3. - Per alcuni prodotti che non rappresentavano piu' del 5 per cento del valore delle sue importazioni totali del 1958, e previa consultazione del Consiglio di Associazione, la Grecia ha la facolta' di differire, sino al termine del periodo transitorio di cui all'articolo 15, le riduzioni dei dazi doganali nei confronti dei paesi terzi che essa dovrebbe operare a norma delle disposizioni dei paragrafi precedenti. Per alcuni prodotti che non rappresentavano piu' del 3 per cento del valore delle sue importazioni totali nel 1958, e previa consultazione del Consiglio di Associazione, la Grecia ha la facolta' di conservare, al termine del periodo transitorio previsto dall'articolo 15, i suoi dazi doganali nei confronti dei paesi terzi ad un livello superiore a quello previsto dalla tariffa doganale comune. Tuttavia, il mantenimento di un dazio doganale superiore a quello che figura nella tariffa doganale comune non deve pregiudicare la libera circolazione delle merci all'interno dell'Associazione. La Grecia, qualora acceleri l'allineamento della propria tariffa doganale alla tariffa doganale comune, si impegna a non variare sensibilmente la portata dei meccanismi dell'Accordo ed a tener conto della procedura. seguita in materia daLia Comunita'. Per quanto riguarda i prodotti che figurano nell'allegato I, tale acceleramento non puo' avvenire prima del termine del dodicesimo anno a decorrere dall'applicazione dell'Accordo, salvo preventivo accordo del Consiglio di Associazione. 4. - Per i dazi che sono stati oggetto dell'autorizzazione prevista dall'articolo 17, paragrafo 4, la Grecia e dispensata dall'applicare le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo. Allo scadere della autorizzazione, essa applica i dazi che risulterebbero dall'applicazione di queste disposizioni.

Testo vigente dal 2 agosto 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-07-28;1002~art20 · fonte su Normattiva