1. - Le disposizioni degli articoli da 12 a 16 sono applicabili ai dazi doganali di carattere fiscale. 2. - Fin dall'entrata in vigore dell'Accordo, gli Stati membri della Comunita' e la Grecia rendono noti al Consiglio di Associazione i rispettivi dazi doganali di carattere fiscale. 3. - Gli Stati membri e la Grecia conservano la facolta' di sostituire tali dazi di carattere fiscale con una imposta interna, conforme alle disposizioni dell'art. 53 dell'Accordo. 4. - Quando il Consiglio di Associazione constata che la sostituzione di un dazio doganale di carattere fiscale incontra in Grecia gravi difficolta', autorizza questo paese a mantenere tale dazio, a condizione che la Grecia lo abolisca al piu' tardi entro sei anni dalla entrata in vigore dell'Accordo. L'autorizzazione deve essere richiesta entro due mesi dall'entrata in vigore dell'Accordo. In via provvisoria, la Grecia puo' mantenere i dazi in questione fino a che sia intervenuta una decisione del Consiglio di Associazione.

Testo vigente dal 2 agosto 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-07-28;1002~art17 · fonte su Normattiva