Le Parti Contraenti si astengono, nei loro scambi reciproci, dal rendere piu' restrittivi i contingenti all'importazione e le misure di effetto equivalente esistenti alla data dell'entrata in vigore dell'Accordo.
Testo vigente dal 2 agosto 1962
Le Parti Contraenti si astengono, nei loro scambi reciproci, dal rendere piu' restrittivi i contingenti all'importazione e le misure di effetto equivalente esistenti alla data dell'entrata in vigore dell'Accordo.
Testo vigente dal 2 agosto 1962
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Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1962-07-28;1002~art24 · fonte su Normattiva