1. - Gli Stati membri della Comunita' procedono all'eliminazione delle restrizioni quantitative sulle importazioni provenienti dalla Grecia alle condizioni stabilite nei paragrafi seguenti. 2. - Un anno dopo l'entrata in vigore dell'Accordo, gli Stati membri aprono alla Grecia, per i prodotti non liberalizzati, contingenti per un importo pari a quello dei contingenti previsti negli accordi bilaterali esistenti a tale data, o in mancanza, alle importazioni effettuate in provenienza dalla Grecia durante il primo anno di applicazione dell'Accordo. 3. - Tre anni dopo l'entrata. in vigore dell'Accordo, gli stati membri aumentano i contingenti cosi' fissati, in modo da raggiungere, rispetto all'anno precedente, un incremento uguale almeno al 10 per cento del loro valore totale. Questo valore e' aumentato ogni anno nelle medesime proporzioni rispetto all'anno precedente. A decorrere dall'undicesimo anno dopo l'entrata in vigore dell'Accordo, ciascun contingente viene aumentato, ogni diciotto mesi, di almeno il 20 per cento rispetto al periodo precedente. 4. - Quando, per alcuni prodotti non liberalizzati, non sia stata effettuata durante il primo anno di applicazione dell'Accordo nessuna importazione dalla Grecia negli Stati membri, le modalita' di apertura e di ampliamento dei contingenti sono fissate di comune accordo. 5. - Tutte le restrizioni quantitative all'importazione applicate dagli Stati membri nei riguardi della Grecia devono essere abolite al piu' tardi entro ventidue anni a decorrere dall'entrata in vigore dell'Accordo.
Testo vigente dal 2 agosto 1962
