1. Gli Stati associati sopprimono, al piu' tardi quattro anni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, tutte le restrizioni quantitative all'importazione dei prodotti originatvi degli Stati membri, nonche' tutte le misure di effetto equivalente. Tale soppressione avviene progressivamente alle condizioni stabilite dal Protocollo n. 2 allegato alla presente Convenzioni. 2. Gli Stati associati si astengono dall'introdurre nuove restrizioni quantitative o misure di effetto equivalente all'importazione dei prodotti originari degli Stati membri. 3. Se le misure previste dall'articolo 8. risultano insufficienti per far fronte alle necessita' del loro sviluppo e ai bisogni della loro industrializzazione, o in vaso di difficolta' nella loro bilancia dei pagamenti ovvero, per quanto riguarda i prodotti agricoli, a motivo di mercato esistenti, gli Stati associati possono, derogando alle disposizioni dei dune paragrafi precedenti e osservando le condizioni stabilite dal Protocollo n. 2, mantenere o istituire restrizioni quantitative per le importazioni dei prodotti originati degli Stati membri. 4. Gli Stati associati nei quali le importazioni sono di competenza di un monopolio nazionale, a carattere commerciale o di un organismo mediante il quale le importazioni sono, de jure o de facto, direttamente o indirettamente, limitate, controllate, dirette o influenzate, prendono tutte le disposizioni necessarie per conseguire gli obiettivi definiti dal presente Titolo e per eliminare progressivamente qualsiasi discriminazione per quanto riguarda le condizioni dell'approvvigionamento e dello smercio dei prodotti. Fatta salva l'applicazione del seguente articolo 7, i piani di commercio con l'estero stabiliti dagli Stati associati non possono implicare o causare, de jure o de facto, una discriminazione diretta o indiretta tra Stati membri. Le misure prese in applicazione delle disposizioni del presente paragrafo sono comunicate dagli Stati associati interessati, al Consiglio di Associazione. 5. A richiesta della Comunita', hanno luogo consultazioni, in seno al Consiglio di Associazione, sulle condizioni d'applicazione del presente articolo.

Testo vigente dal 16 giugno 1964

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urn:nir:stato:legge:1964-05-20;406~art6 · fonte su Normattiva