1. - Sono vietate fra le Parti Contraenti le restrizioni quantitative all'esportazione e qualsiasi misura di effetto equivalente. Gli Stati membri della Comunita' e la Grecia aboliscono nei loro rapporti reciproci, al piu' tardi alla fine del periodo transitorio di cui all'articolo 6, le restrizioni quantitative alla esportazione e qualsiasi misura di effetto equivalente. 2. - In deroga ai paragrafo precedente e per quanto riguarda i prodotti di base, la Grecia, previa consultazione del Consiglio di Associazione, puo' mantenere o introdurre restrizioni all'esportazione nella misura necessaria per promuovere lo sviluppo di determinate attivita' della. propria economia o per far fronte ad una eventuale penuria di prodotti alimentari di base. In questo caso la Grecia apre agli Stati membri un contingente globale, tenendo conto delle esportazioni degli anni precedenti e del normale sviluppo degli scambi determinato dall'attuazione dell'unione doganale.

Testo vigente dal 2 agosto 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-07-28;1002~art28 · fonte su Normattiva