[1]1. Per i prodotti della voce 22.05 della tariffa doganale comune, i nuovi Stati membri aprono, a vantaggio della Grecia, contingenti tariffari annui all'importazione uguali alle quantita' sottoindicate e soggetti ai dazi che i detti Stati membri applicano il 1 gennaio 1975 alle importazioni in provenienza dalla Comunita' nella sua composizione. Regno Unito: 6.000 hl Danimarca: 500 hl Irlanda: 500 hl

[2]2. Il regime stabilito al paragrafo 1 e' applicabile per gli anni 1975 e 1976. Esso potrebbe essere nuovamente esaminato entro il 1975, se cio' si rivelasse utile in base all'evoluzione della situazione nel settore del vino e alla luce dei progressi compiuti in materia di armonizzazione delle politiche agrarie in detto settore.

Testo vigente dal 22 ottobre 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-10-07;757~art8 · fonte su Normattiva