1. Per l'applicazione dell'articolo 18, paragrafi 2 e 5 lettera c), dell'articolo 23, paragrafo 1 lettera b), e dell'articolo 26 dell'Accordo di associazione, l'entita' delle importazioni provenienti dalla Comunita' da prendere in considerazione e' calcolata includendo in questo importazioni quelle effettuate dalla Grecia, nel periodo considerato, in provenienza dai nuovi Stati membri. L'applicazione della precedente disposizione non puo' tuttavia avere l'effetto di eliminare dei prodotti dagli elenchi di consolidamento notificati dalla Grecia in conformita' dell'articolo 23, paragrafo 3, dell'Accordo di associazione. 2. L'entita' delle importazioni della Comunita' in provenienza dai paesi terzi, per le quali la Comunita' ha la possibilita' di aprire contingenti tariffari a norma del paragrafo 3 lettera b) del Protocollo n. 10, allegato all'Accordo di associazione, e' calcolata includendo in queste importazioni quelle effettuate dai nuovi Stati membri in provenienza dai paesi terzi.
Testo vigente dal 22 ottobre 1977
